Art. 1

In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 16, 17, 23 e 30 gennaio e 9 marzo 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Migliaro, del comune di Migliarino (Ferrara), ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Migliaro"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Migliarino in data 16 settembre 1960, n. 34, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 5 dicembre 1961, n. 314, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo, unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 892; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Migliaro è distaccata dal comune di Migliarino (Ferrara) e costituita in Comune autonomo con capoluogo in Migliaro, con la denominazione di "Migliaro" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
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