Art. 1
In vigore dal 8 ago 1963
N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, viene autorizzata ad accettare la donazione, effettuata dalla N. D. contessa Idarica Frascara in Gazzoni-Frascara, con gli atti pubblici 4 dicembre 1961, n. 20371 di rep. e 2 gennaio 1963, n. 21793 di rep., rogati dal notaio G. B.
Canessa di Alessandria, donazione consistente in uno stabile situato nel comune di Sezzadio (Alessandria), composto di quattordici vani catastali, disposti su tre piani, con cortile da tre lati, il tutto censito nel nuovo catasto edilizio urbano, a pag. 69, foglio 8, mappe 678, 1022 e 1023 (accessori), oltre che nel catasto terreni, a pag. 2420, foglio 8, mappa 677 sub a. Detto stabile dovrà mantenere, compatibilmente con le disposizioni del Ministero dell'interno e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'attuale destinazione a caserma per i carabinieri.
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-04;975#art-1