Art. 1
In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Savignano di Puglia (Avellino) in data 7 gennaio 1961, n. 8, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Savignano Irpino";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Avellino in data 14 novembre 1962, n. 127, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1931, numero 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino, è mutata in quella di "Savignano Irpino".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1963
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-02;935#art-1