Art. 1

In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Savignano di Puglia (Avellino) in data 7 gennaio 1961, n. 8, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Savignano Irpino"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Avellino in data 14 novembre 1962, n. 127, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1931, numero 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Savignano di Puglia, in provincia di Avellino, è mutata in quella di "Savignano Irpino". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1963 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 107. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-02;935#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo