Art. 1

In vigore dal 14 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 439, emesso nell'adunanza del 12 marzo 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cinigiano, in provincia di Grosseto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963 Atti del Governo registro n. 172, foglio n. 25 - VILLA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Cinigiano, in provincia di Grosseto, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo