Art. 2
In vigore dal 10 ago 1963
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all' del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1903
SEGNI
FANFANI - RUSSO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1953
Atti del governo, registro n. 172, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;980#art-2