Art. 1

In vigore dal 1 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università, degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti: Filosofia della religione; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Sociologia. Filosofia della Scienza. Art. 85. - Per la parte relativa agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è modificata come segue: Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 1) Chimica organica superiore; 2) Elettrochimica organica con esercitazioni; 3) Chimica organica applicata; 4) Chimica nucleare con esercitazioni; 5) Chimica quantistica; 6) Strutturistica chimica; 7) Spettroscopia molecolare; 8) Storia della dottrina chimico-organica; 9) Chimica degli alti polimeri; 10) Chimica bromatologica con esercitazioni; 11) Esercitazioni tecniche e sintesi speciali organiche; 12) Chimica biologica (corso speciale per chimici) 13) Chimica farmaceutica; 14) Farmacologia; 15) Chimica delle fermentazioni; 16) Chimica agraria; 17) Scienza dell'alimentazione; 18) Fisiologia generale (corso speciale per chimici); 19) Microchimica preparativa: 20) Didattica chimica: 21) Chimica delle sostanze organiche naturali; 22) Fotochimica; 23) Tecnica della informazione chimica; 24) Complementi di chimica. Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico: 1) Chimica teorica; 2) Chimica inorganica superiore; 3) Elettrochimica; 4) Scienza dei metalli; 5) Geochimica (corso speciale per chimici); 6) Chimica inorganica applicata; 7) Spettroscopia; 8) Misure elettriche (corso speciale per chimici); 9) Radiochimica; 10) Chimica fisica dello stato solido; 11) Chimica fisica tecnica; 12) Storia della dottrina chimico-inorganica; 13) Strumentazione didattica da laboratorio; 14) Chimica colloidale e delle interfasi; 15) Chimica isotopica; 16) Cinetica chimica; 17) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; 18) Chimica dei composti elemento-organici; 19) Cristallochimica inorganica; 20) Chimica macromolecolare; 21) Storia delle teorie chimiche. Nello stesso art. 85 vengono soppressi i due capoversi relativi agli insegnamenti di Analisi matematica, Geometria analitica con elementi di Proiettiva e Meccanica razionale con elementi di Statica grafica. Nello stesso articolo il comma relativo agli esami di laurea ed i due successivi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari dell'indirizzo seguito ed aver sostenuto un esame di cultura generale che non ha carattere eliminatorio. La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa; va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione; deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali subordinatamente al parere favorevole della Facoltà". Art. 116. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di Agraria sono ammessi: il Centro agrario sperimentale di Cadriano ed il Podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede la Stazione provinciale di avicoltura e l'apiario". Art. 117. - È modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Miglioramento genetico delle piante agrarie" da semestrale diventa annuale. Art. 126, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che al secondo comma vengono aggiunti i seguenti periodi: "L'insegnamento biennale di Patologia generale e Anatomia, patologica comporta due esami distinti e due distinte votazioni. L'insegnamento biennale di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e Chimica biologica comporta due distinti esami e due distinte votazioni". Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chimica analitica Art. 198. - Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è annessa la Scuola di specializzazione didattico-professionale in Chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna Chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni. Art. 199. - La Scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti. Art. 200. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati delle Facoltà di Chimica industriale, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Economia e commercio. Gli allievi saranno invitati, a giudizio del Consiglio della Scuola, a sostenere un colloquio concernente gli studi seguiti. Art. 201. - La durata degli studi è di due anni. Art. 202. - I corsi della Scuola comprendono le seguenti materie: 1° Anno: Chimica analitica generale I; Due corsi semestrali con esercizi a scelta; Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche. 2° Anno: Chimica analitica generale II; Due corsi semestrali con esercizi a scelta Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche. Elenco dei corsi semestrali con esercizi: Tecniche cromatografiche; Tecniche elettrochimiche; Tecniche ottiche; Tecniche radiochimiche; Tecniche roentgenografiche ed elettroniche; Tecniche spettrofotometriche; Tecniche e spettroscopia di massa. I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze; ciascun anno il Consiglio della Scuola predispone il programma dei corsi. Art. 203. La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso l'Istituto chimico della Facoltà e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Università o altre Scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione in Chimica analitica. Art. 204. - Il Consiglio di amministrazione della Università stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà, l'ammontare delle tasse, che gli iscritti sono tenuti a pagare. Art. 205. - La Scuola rilascia un diploma di "Specialista in Chimica analitica" facendo menzione del settore di specializzazione. Art. 207, relativo al corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della materia vivente è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dai seguente: "La durata del corso è di due anni accademici. Gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei. Essi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente, per il biennio, uno degli Istituti della Facoltà di Scienze o della Facoltà di Medicina e chirurgia nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 122. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-29;943#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo