Art. 1

In vigore dal 26 set 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Vista la legge 26 dicembre 1960, n. 1581; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, con il quale sono stati assegnati alle Università i quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge sopra indicata; Considerato che la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze ha rinunciato alla cattedra assegnata con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, citato nelle premesse, è modificato nel senso che la cattedra attribuita alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze viene invece assegnata alla Facoltà di magistero dello stesso ateneo, perché sia destinata all'insegnamento di Storia americana, con effetto dall'anno accademico 1963-64. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963 Atti del governo, registro n. 174, foglio n. 5. - VILLA
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