Art. 1

In vigore dal 29 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 138; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in Bologna in data 30 luglio 1951 - approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 138 - relativa all'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di Geografia economica presso la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna, con il quale la predetta Università ed il Consorzio interprovinciale universitario bolognese stabiliscono che il posto anzidetto, qualora rimanga, per qualsiasi ragione, scoperto dopo la prima copertura, potrà essere destinato dalla competente Facoltà ad altra disciplina del gruppo economico, fermi restando gli impegni contrattuali assunti precedentemente dalle parti contraenti e resi esecutivi col precitato decreto presidenziale n. 138. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1963 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 88. - VILLA
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