Art. 4

In vigore dal 1 set 1963
L'università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-21;1039#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica" della Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo