Art. 1

In vigore dal 31 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 19 settembre 1962, nonché lo annesso atto aggiuntivo in data 8 aprile 1963, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Genova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-21;1030#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo