Art. 3

In vigore dal 16 giu 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Azionaria Distribuzione Energia Aosta", con sede in Torino, via San Quintino n. 28, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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