Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 55

Patente dell'esattore

In vigore dal 1 mar 1988
Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualità e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione. La patente è rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario, per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purchè sia stata prestata la cauzione. Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico mediante affissione di appositi avvisi, le generalità dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-55

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