Art. 2
In vigore dal 18 mag 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-14;670#art-2