Art. 2

In vigore dal 18 mag 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, è sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi, anche decolorati, altri, non nominati (voce di tariffa 17.03-B-IV).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-14;670#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo