Art. 2
In vigore dal 1 set 1963
L'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1 ottobre 1961-30 giugno 1962 ed in atto al 81 dicembre 1962, è aumentato, dal 1 gennaio 1963, del 5,82%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1963
SEGNI
BERTINELLI - TREMELLONI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-08;1038#art-2