Art. 2

In vigore dal 1 set 1963
L'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1 ottobre 1961-30 giugno 1962 ed in atto al 81 dicembre 1962, è aumentato, dal 1 gennaio 1963, del 5,82%. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1963 SEGNI BERTINELLI - TREMELLONI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-08;1038#art-2

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