Art. 1
In vigore dal 31 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 gennaio 1937, n. 35, che istituisce la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
Visto il regolamento della Cassa predetta, approvato con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 18 del regolamento della "Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare", approvato con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616, è sostituito dal seguente:
"Entro il mese di luglio di ciascun esercizio finanziario il Ministero difesa-Aeronautica dispone il versamento di un acconto dei contributi dovuti alla Cassa ufficiali mediante emissione di mandato diretto sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore del conto corrente postale intestato alla Cassa predetta.
L'acconto è determinato dal Ministero della difesa nella misura dei quattro quinti dell'importo delle ritenute per contributi alla Cassa che si prevede saranno effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Alla fine dell'esercizio finanziario si procede, in relazione ai pagamenti corrisposti agli ufficiali e contabilizzati dalle tesorerie, all'accertamento dell'importo effettivamente dovuto alla Cassa ufficiali per contributi e al conguaglio con la somma versata all'inizio dello esercizio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 111. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-29;932#art-1