Art. 1
In vigore dal 13 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 148, concernente l'organico delle dogane e le loro facoltà;
Visto il decreto presidenziale 30 settembre 1955, n. 1090, che modifica la tabella A allegata al regio decreto 16 novembre 1941, n. 148-1, che determina la sede e la classe di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1090, che determina la sede, la classe di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci è sostituita con la tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-23;694#art-1