Art. 2
In vigore dal 21 giu 1963
Il prefetto della provincia di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1963
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;759#art-2