Art. 1
In vigore dal 30 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 luglio 1961, n. 564, con la quale il ruolo organico degli uscieri giudiziari è stato aumentato di settecento posti;
Visto l'art. 191 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, modificato con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, con il quale sono stati resi cumulativi in un unico organico i posti di usciere capo, usciere ed inserviente;
Vista la delega attribuita al Governo con l' della citata legge 5 luglio 1961, n. 564, per l'attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei settecento posti come sopra aumentati;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 25, con la quale è stato stabilito un nuovo termine per l'esercizio della delega suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
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I settecento posti, aumentati nel ruolo organico degli uscieri giudiziari con la legge 5 luglio 1961, n. 564, sono attribuiti alle piante organiche degli uffici giudiziari come dalla unite tabelle, risultanti dall'allegato A, vistate dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;657#art-1