Art. 3
In vigore dal 17 mag 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Idroelettrica dell'Ossola", Società per azioni, con sede in Roma, via Po n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenente nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;586#art-3