Art. 3
In vigore dal 17 mag 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Elettrica Interprovinciale", per azioni, con sede in Verona, corso Porta Nuova n. 67, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;585#art-3