Art. 3
In vigore dal 17 mag 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Trentina di Elettricità - Società per azioni", con sede in Milano, via Antonio da Recanate n. 8/B, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenuto nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;578#art-3