Art. 4
In vigore dal 17 mag 1963
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;575#art-4