Art. 4

In vigore dal 17 mag 1963
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;575#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "TIFEO - Societa' per azioni per la produzione di energia". — Testo vigente | Portale Normativo