Art. 1
In vigore dal 2 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
6) Linguistica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Estetica;
9) Etnografia;
10) Storia della musica;
11) Storia della lingua italiana;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Civiltà greca.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere sono aggiunti quelli di:
5) Linguistica;
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana;
10) Letteratura anglo-americana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-18;1350#art-1