Art. 4
In vigore dal 9 ago 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1963
SEGNI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-03;977#art-4