Art. 4

In vigore dal 9 ago 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1963 SEGNI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 2. - VILLA
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Art. 4 Istituzione in Guayaquil (Equatore) di un Consolato di 2° categoria e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Quito. — Testo vigente | Portale Normativo