Art. 1

In vigore dal 30 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successivi Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto canonico; Diritto della navigazione. Art. 13, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in giurisprudenza: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente iscritto al corso di laurea in giurisprudenza non può sostenere gli esami di "Diritto civile", di "Diritto commerciale" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Istituzioni di diritto privato", gli esami di "Diritto romano" e di "Storia del diritto italiano" se non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto romano" e di "Storia del diritto romano", l'esame di "Scienza delle finanze e diritto finanziario" se non ha superato l'esame di "Economia politica", gli esami di "Diritto amministrativo" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato l'esame di "Diritto costituzionale". Art. 23, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Lettere è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Letteratura delle tradizioni popolari", è soppresso ed in sua sostituzione è istituito l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato Corte dei conti, addì 8 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-01;650#art-1

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