Art. 1

In vigore dal 14 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto la nota 21 gennaio 1963, n. 667, con la quale il medico provinciale di Messina trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesarò, Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora, Taormina e Venetico di quella Provincia; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visti i regi decreti con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni e precisamente: 8 giugno 1903, n. 276, per quelli di Milazzo, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela, 25 luglio 1904, n. 465, per quelli di Giardini e Taormina e 26 marzo 1905, n. 151, per quelli di Cesarò, Spadafora San Martino (ora Spadafora), San Teodoro e Venetico; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesarò, Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora (già: Spadafora San Martino), Taormina e Venetico, della provincia di Messina, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1968 SEGNI JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 40. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-04-01;552#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo