Art. 3
In vigore dal 16 apr 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni, con sede in Torino, via San Dalmazzo n. 15, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-29;349#art-3