Art. 3
In vigore dal 16 apr 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società "Unione Esercizi Elettrici - Società per azioni", con sede in Roma, via Po n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-29;348#art-3