Art. 3
In vigore dal 16 apr 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla società per azioni "Dinamo" società italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-29;340#art-3