Art. 3
In vigore dal 16 apr 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni "Società Generale Pugliese di Elettricità", con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenuto nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-29;333#art-3