Art. 1
In vigore dal 11 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le proposte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Genova in data 1 dicembre 1953 e 17 ottobre 1952 per la classifica quali comprensori di bonifica montana dei bacini dello Scrivia e della Val Brevenna, ambedue ricadenti in provincia di Genova, per l'estensione rispettivamente di ha. 20.075 e di ha. 1.865;
Viste le singole corografie su scala 1: 100.000 nelle quali sono indicati i perimetri delle zone da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste che espresse l'avviso di fondere insieme le due proposte di classifica dei bacini dello Scrivia e della Val Brevenna, formando in tal modo un unico comprensorio da denominarsi "dello Scrivia";
Viste le lettere n. 5515 in data 6 dicembre 1962 del Ministero dei lavori pubblici e n. 122/M in data 23 febbraio 1963 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I bacini dello Scrivia e della Val Brevenna, ricadenti nella provincia di Genova, estesi complessivamente per ha. 21.940, sono classificati ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale unico comprensorio denominato "Comprensorio di bonifica montana dell'Alto Scrivia e Brevenna" e delimitato secondo la linea segnata nell'allegata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1963
SEGNI
RUMOR - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;982#art-1