Art. 1
In vigore dal 25 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2607 emesso nell'adunanza del 31 gennaio 1963 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Artena, in provincia di Roma, limitatamente alla zona sottostante via Garibaldi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1953
SEGNI
SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 66. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;781#art-1