Art. 1
In vigore dal 30 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione per il corso di laurea in Chimica sia per l'indirizzo organico biologico, sia per quello inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:
Biochimica fisica;
Chimica biologica generale.
Il quarto comma dello stesso articolo, riguardante l'insegnamento di esercitazioni di Chimica fisica viene così modificato: "Le due parti dei corsi di "Chimica fisica" e di "Esercitazioni di Chimica fisica" per il triennio di studi di applicazione comportano due distinti esami per ciascuna materia di insegnamento".
Art. 87. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Micologia;
Biofisica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-25;648#art-1