Art. 1
In vigore dal 14 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 166, e, in particolare, l' col quale sono stati istituiti, fra l'altro, venti nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63, da ripartire fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, secondo le modalità stabilite nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti presso le Facoltà universitarie e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegna menti e allo sviluppo della ricerca scientifica;
Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere, ove lo ritengano, alla richiesta di apertura dei concorsi per i posti anzidetti, entro il nuovo termine del 31 marzo 1963 stabilito nell'ultimo comma dell' della citata legge 2 marzo 1963, n. 166;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I venti posti di professore universitario di ruolo istituiti dall' della legge 2 marzo 1963, n. 166, dallo anno accademico 1962-63, sono ripartiti fra le Facoltà di cui appresso per i corsi di laurea rispettivamente indicati:
Numero
dei posti UNIVERSITA DI BOLOGNA
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI CATANIA
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI FERRARA
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI FIRENZE
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI MESSINA
Facoltà, di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Filosofia................... 1
UNIVERSITA DI MILANO
Facolta di Agraria:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI MODENA
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
UNIVERSITA DI PADOVA
Facolta di Scienze politiche:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Ingegneria:
per il biennio propedeutico........................... 1
UNIVERSITA DI PALERMO
Facolta di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere..................... 1
UNIVERSITA DI PERUGIA
Facolta di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere..................... 1
UNIVERSITA DI ROMA
Facolta di Scienze politiche:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 2
UNIVERSITA DI SASSARI
Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea In Scienze biologiche.......... 1
UNIVERSITA DI TORINO
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Chimica..................... 1
UNIVERSITA DI TRIESTE
Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze naturali............ 1
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
per la classe di Lettere e filosofia.................. 1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COM-
MERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DI VENEZIA
Facolta di Economia e commercio
per il corso di laurea................................ 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-23;324#art-1