Art. 1

In vigore dal 14 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 166, e, in particolare, l' col quale sono stati istituiti, fra l'altro, venti nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63, da ripartire fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, secondo le modalità stabilite nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti presso le Facoltà universitarie e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegna menti e allo sviluppo della ricerca scientifica; Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere, ove lo ritengano, alla richiesta di apertura dei concorsi per i posti anzidetti, entro il nuovo termine del 31 marzo 1963 stabilito nell'ultimo comma dell' della citata legge 2 marzo 1963, n. 166; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I venti posti di professore universitario di ruolo istituiti dall' della legge 2 marzo 1963, n. 166, dallo anno accademico 1962-63, sono ripartiti fra le Facoltà di cui appresso per i corsi di laurea rispettivamente indicati: Numero dei posti UNIVERSITA DI BOLOGNA Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI CATANIA Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI FERRARA Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI MESSINA Facoltà, di Lettere e filosofia: per il corso di laurea in Filosofia................... 1 UNIVERSITA DI MILANO Facolta di Agraria: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI MODENA Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 UNIVERSITA DI PADOVA Facolta di Scienze politiche: per il corso di laurea................................ 1 Facolta di Ingegneria: per il biennio propedeutico........................... 1 UNIVERSITA DI PALERMO Facolta di Lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere..................... 1 UNIVERSITA DI PERUGIA Facolta di Lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere..................... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di Scienze politiche: per il corso di laurea................................ 1 Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 2 UNIVERSITA DI SASSARI Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea In Scienze biologiche.......... 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea................................ 1 Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea in Chimica..................... 1 UNIVERSITA DI TRIESTE Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea in Scienze naturali............ 1 SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA per la classe di Lettere e filosofia.................. 1 ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COM- MERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA Facolta di Economia e commercio per il corso di laurea................................ 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-23;324#art-1

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Art. 1 Ripartizione di venti posti di professore universitario di ruolo, istituiti con la legge 2 marzo 1963, n. 166. — Testo vigente | Portale Normativo