Art. 1
In vigore dal 10 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della suddetta legge;
Visto il regio decreto 28 agosto 1924, con il quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona venne riconosciuto giuridicamente;
Vista l'istanza in data 18 giugno 1962 del Presidente dell'Ente predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È ratificato l'acquisto di un terreno di mq. 56.000 circa effettuato dall'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, con contratti di compravendita n. 36559 R.M. dell'11 novembre 1953 e n. 3657 R.M., del 2 aprile 1962, stipulati col comune di Verona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1963
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-22;979#art-1