Art. 1

In vigore dal 10 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della suddetta legge; Visto il regio decreto 28 agosto 1924, con il quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona venne riconosciuto giuridicamente; Vista l'istanza in data 18 giugno 1962 del Presidente dell'Ente predetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. È ratificato l'acquisto di un terreno di mq. 56.000 circa effettuato dall'Ente autonomo Magazzini generali di Verona, con contratti di compravendita n. 36559 R.M. dell'11 novembre 1953 e n. 3657 R.M., del 2 aprile 1962, stipulati col comune di Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1963 SEGNI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 19. - VILLA
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