Art. 1
In vigore dal 4 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione del commissario straordinario in data 18 ottobre 1962, n. 23, relativa alla modifica dell', primo comma, del predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1627, è modificato come appresso.
Il primo comma dell' è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati" con sede in Siena riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, ha lo scopo - oltrechè di organizzare periodicamente la Mostra-mercato vini tipici e pregiati d'Italia, realizzata fin dal 1933 ad iniziativa di istituzioni senesi - di allestire, con carattere permanente, nei locali della Fortezza Medicea (o, eventualmente, in altri), la "Enoteca Italica Permanente" che costituirà l'esposizione permanente, con possibilità di assaggio sul posto e di ordinazioni, dei vini tipici e pregiati di tutta Italia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1963
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 32 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-22;673#art-1