Art. 1

In vigore dal 6 dic 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407, di approvazione della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica; Riconosciuta l'opportunità di cedere alla Società T.I.M.O. il traffico telefonico statale tra le località in concessione a quest'ultima ed il territorio della Repubblica di San Marino alle condizioni di cui alla predetta convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 e secondo le norme d'istradamento stabilite dal piano regolatore telefonico nazionale; Considerato che la predetta Società T.I.M.O. ha esercitato di fatto dal 1 gennaio 1958, data di decorrenza della suddetta convenzione 11 dicembre 1957, il traffico telefonico statale tra le reti telefoniche della terza zona e la Repubblica di San Marino per cui si rende necessario regolarizzare i rapporti secondo le condizioni ed i termini della sopracitata convenzione principale; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 16 ottobre 1962 tra il Ministero dello poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) con la quale viene ceduto alla Società stessa il traffico telefonico statale tra le località nella zona di concessione T.I.M.O. ed il territorio della Repubblica di San Marino e vengono regolati i relativi rapporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1963 SEGNI FANFANI - RUSSO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-22;1510#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata in data 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.A. Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.). — Testo vigente | Portale Normativo