Art. 2

In vigore dal 28 apr 1963
Il prefetto della provincia di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Colonnella e di Martinsicuro, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Colonnella. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Colonnella, che sarà inquadrato negli organici del comune di Martinsicuro, sarà mantenuto ad personam, il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1963 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 103. - VILLA
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