Art. 1
In vigore dal 28 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Settefrati in data 25 luglio 1951, n. 46, e 8 aprile 1962, n. 14, e del Consiglio comunale di Gallinaro in data 30 luglio 1954, n. 37, e 25 agosto 1962, n. 20, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista, la deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone in data 21 settembre 1962, n. 134, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1963, numero 2830;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro, in provincia di Frosinone, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-18;459#art-1