Art. 1

In vigore dal 28 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Settefrati in data 25 luglio 1951, n. 46, e 8 aprile 1962, n. 14, e del Consiglio comunale di Gallinaro in data 30 luglio 1954, n. 37, e 25 agosto 1962, n. 20, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista, la deliberazione del Consiglio provinciale di Frosinone in data 21 settembre 1962, n. 134, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1963, numero 2830; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Settefrati e di Gallinaro, in provincia di Frosinone, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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