Art. 3
In vigore dal 9 apr 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-18;274#art-3