Art. 3

In vigore dal 9 apr 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 58. - VILLA
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