Art. 1
In vigore dal 7 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-18;2070#art-1