Art. 1

In vigore dal 7 feb 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 3. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-18;2070#art-1

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