Art. 3
In vigore dal 11 set 1963
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1963
SEGNI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-18;1058#art-3