Art. 1

In vigore dal 29 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1961, n. 1471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 24 gennaio 1962, che determina in complessive 203 unità la nuova pianta organica degli operai permanenti della Zecca; Considerato che occorre provvedere per comprovate esigenze di lavoro della Zecca medesima aventi carattere permanente, ad annientare di 20 unità la dotazione organica di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 90; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La dotazione organica degli operai permanenti della Zecca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, è aumentata, ai sensi dello art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, di complessive venti unità così ripartite: Capi operai (coefficiente 193) n. 1; 1° categoria specializzati (coefficiente 167) n. 7; 2ª categoria qualificati (coefficiente 157) n. 5; 3ª categoria comuni (coefficiente 151) n. 7. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1963 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-16;801#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo