Art. 3
In vigore dal 31 mar 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Romana di Elettricità per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-14;220#art-3