Art. 3
In vigore dal 27 mar 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Generale Elettrica della Sicilia, per azioni, con sede in Palermo, via Libertà n. 46, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-14;215#art-3