Art. 1

In vigore dal 23 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 è successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 20) Etruscologia ed archeologia italica; 21) Paletnologia; 22) Storia delle tradizioni popolari; 23) Topografia antica. Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea", "Storia del teatro" e "Antropologia culturale". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: "Storia del teatro" e "Antropologia culturale". Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Antropologia culturale", "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea" e "Storia del teatro". Art. 29. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: 9) Chimica fisica; 10) Scienza dell'alimentazione; 11) Chimica farmaceutica applicata; 12) Chimica delle fermentazioni; 13) Complementi di matematica; 14) Impianti e macchinari farmaceutici; 15) Microchimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 12 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-12;619#art-1

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