Art. 1
In vigore dal 23 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 è successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
20) Etruscologia ed archeologia italica;
21) Paletnologia;
22) Storia delle tradizioni popolari;
23) Topografia antica.
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea", "Storia del teatro" e "Antropologia culturale".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: "Storia del teatro" e "Antropologia culturale".
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Antropologia culturale", "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea" e "Storia del teatro".
Art. 29. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
9) Chimica fisica;
10) Scienza dell'alimentazione;
11) Chimica farmaceutica applicata;
12) Chimica delle fermentazioni;
13) Complementi di matematica;
14) Impianti e macchinari farmaceutici;
15) Microchimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addì 12 marzo 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-12;619#art-1