Art. 2
In vigore dal 15 mar 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'olio di oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce di tariffa ex 15.07-B-II-a-1), proveniente dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortato dai certificati prescritti, e ammesso all'importazione in esenzione da dazio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-06;196#art-2