Art. 3
In vigore dal 15 mar 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il dazio previsto per i prodotti compresi nella voce numero 45.01-B-III, di cui all'annessa tabella, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, scortate dai prescritti certificati, nonché i dazi previsti per i prodotti compresi nelle voci numeri 85.02-B, 85.07-A-I, 85.07-A-II, 85.07-B-I e 85.07-B-II, di cui al precedente , sono da sottoporre alla riduzione temporanea del 10%, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1962, n. 1274.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-06;195#art-3