Art. 3

In vigore dal 23 apr 1963
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata - entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all' in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 51. - VILLA
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