Art. 1
In vigore dal 5 mar 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;
Decreta:
I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera, dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 16 maggio 1963.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-18;63#art-1